Statuto
STATUTO ASSOCIAZIONE Dl PROMOZIONE SOCIALE
Denominato
"LA CHIOCCIOLA- APS"
STATUTO
Art. 1 - Denominazione e sede
1. È costituita in GARLASCO l'ente
del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato
"LA CHIOCCIOLA- APS", di seguito indicato con il termine
"associazione".
2. L'ordinamento interno
dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei
diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la
partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza
discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di GARLASCO, via
REALETTA STRADA VICINALE NUMERO 5. Il trasferimento della sede legale
all'interno dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo
in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.
Art. 2 - Statuto
1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei
limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento
dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento
dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti
all'Associazione stessa.
4. ln caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle
dello statuto prevalgono le seconde.
Art. 3 - Finalità
1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale per realizzare un modello
innovativo di Comunità familiare semi-residenziale e/o residenziale con
"multiutenza complementare": una residenza famiglia, un luogo d'
incontro, un centro di attività dove persone con differenti gradi di disabilità
psicofisica e/o intellettiva e relazionale (es. sindrome di Down, autismo,
invalidità da incidente, ritardo mentale, difficoltà di apprendimento), come
meglio specificato dai certificati rilasciati dal medico ATS competente,
possano risvegliare energie latenti, evocare e stimolare abilità individuali
per agevolare la piena formazione ed il benessere psicofisico della persona
affinchè sia garantito il diritto inalienabile a una vita libera, tutelata ed
il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.
L'Associazione, premesso che considera basilare lo sviluppo della cultura della
positività, della solidarietà, dell'ACCOGLlENZA DELLA DISABILITA' , e che ogni
persona, a prescindere dalla situazione di disabilità, dello stato di salute e
dall'età, ha il diritto inalienabile ad una vita libera ed il più possibile
indipendente, promuove l'integrazione scolastica ad ogni livello, l'esperienza
lavorativa con periodi di stage presso esercizi pubblici ed attività locali ed
anche l'eventuale qualificazione professionale per il reale inserimento nel
mondo del lavoro delle persone con disabilità con il riconoscimento del diritto
effettivo alla retribuzione, fondato sul principio dell'eguale partecipazione
di tutti i cittadini al processo produttivo, sollecita la fornitura di
strumenti, attrezzature tecnologiche, presidi e servizi funzionali
all'effettivo esercizio di tali diritti e quant'altro necessario per realizzare
l'autonomia personale.
2. L'Associazione si impegna allo studio , alla progettazione ed alla
possibile realizzazione di una struttura per realizzare un progetto 'Dopo di
Noi' mediante il quale si possa offrire alla famiglia naturale dell'utente la
garanzia di continuità, qualità ed adeguatezza negli ambiti più importanti
della vita della persona (l'abitare, le occupazioni quotidiane, le relazioni
sociali e l'assistenza), tutto nel medesimo contesto di amicizia e sentimento
fraterno che ispira i principi fondativi dell'Associazione. IL progetto potrà
essere integrato anche da iniziative residenziali destinate alla terza età ove
si ravvisassero le condizioni e le opportunità di sinergie positive in termini
di qualità della vita e di integrazione derivanti dalle relazioni umane fra
tutti i soggetti coinvolti.
Art. 4 - Attività di interesse generale
1.
L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in
via prevalente, le attività di interesse generale elencate al comma 1,
dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 rappresentata/e da:
LETTERA A) INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI Al SENSI DELL'ART 1, COMMI 1 E 2. DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000,
N 328, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E INTERVENTI, SERVIZI E PRESTAZIONI Dl CUI
ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N 104, E ALLA LEGGE 22 GIUGNO 2016,
N 112, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI LETTERA C) PRESTAZIONI
SOCIOSANITARIE Dl CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14
FEBBRAIO 2001, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N129 DEL 6 GIUGNO 2001, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI
P) SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NEL
MERCATO DEL LAVORO DEI LAVORATORI E
DELLE PERSONE Dl CUI ALL'ART 2, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA Dl IMPRESA SOCIALE, Dl
CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA C),
DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N 106
2. ln particolare l'Associazione si propone di:
Si rivolge ad utenti
adulti e bambini di entrambi i sessi che vogliono incrementare le proprie
autonomie di vita, partecipando ad attività laboratoriali di gestione della
quotidianità come autonomia personale, igiene, educazione alimentare,
laboratori creativi e cognitivi, manuali cognitivi, attività musicale, tecniche
di rilassamento, interazione con il mondo animale, bricolage, attività di
ortoterapia e giardinaggio, danza , psicomotricità in acqua e qualsiasi altra
attività ritenuta opportuna al raggiungimento delle finalità di cui al presente
articolo, il tutto sperimentando e vivendo un clima affettivo di amicizia e
collaborazione FRA GLI UTENTI e con i volontari ED EVENTUALI DIPENDENTI
impegnati nel progetto, al fine di ricreare il modello della famiglia naturale.
Le diverse attività si svolgeranno presso le sedi dell'associazione e/o presso
strutture esterne idonee e saranno articolate in moduli con frequenza in orari
diurni nei giorni feriali , ed a orari liberi durante il week end, serali con
possibilità di residenzialità temporanea o prolungata in relazione ad espresse
esigenze o necessità, oltre alla residenzialità prevista per il DOPO di NOI.
L'associazione promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni
delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a rimuovere ostacoli di ordine
materiale, politico, economico, sociale e culturale che, di fatto, limitano il
pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomie delle persone
svantaggiate ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro
partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali. Le
attività si svolgono, a titolo esemplicativo, sui modelli dello SFAD servizio
formazione autonomia disabili, CSE centro socio educativo, del CDD centro
diurno disabili , della casa famiglia per lo sviluppo delle autonomie , del
servizio di sollievo familiare, e di quanto previsto della legge del Dopo di
Noi.
3. L'associazione svolge la propria attività di interesse
generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di
terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati
e non associati. ln ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività
non può essere superiore alla meta del numero dei volontari associati o al
cinque per cento del numero dei soci.
4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di
solidarietà.
5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non
possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere
rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le
attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito
regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le
attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro
subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l'associazione.
6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse
generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel
pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del
D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti
attuativi.
Art. 5 - Ammissione
1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le
persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di
solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:
l'indicazione del nome, cognome, residenza,
data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo
di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare
integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi,
anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
associativi;
3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio
Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e
discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in
cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con
comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta
giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima
convocazione utile.
6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può
essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti
1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio
escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio ha diritto:
a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la
propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in
Assemblea;
b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne
l'andamento;
c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere
visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali; d) di
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i
limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
3. Ciascun socio il dovere di:
a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno
e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità
personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
c) di non arrecare danno all'Associazione;
d) di versare la quota associativa, secondo l'importo
eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o
eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività
associative
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile
in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di
associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente
dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora
deliberati non hanno carattere patrimoniale.
Art. 7 - Perdita della qualifica di socio
1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per
esclusione E PER MOROSITA'.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende
recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio
Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di
recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente
presi con l'Associazione.
3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle
decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione
stessa.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio
Direttivo, con voto segreto
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del
contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione
1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che
garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
a) da un'Assemblea
b) da un Consiglio Direttivo
c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi
imposti dalla legge
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Art. 9 - Assemblea
1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è
l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua
assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri
aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare
fino ad un massimo di tre associati.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio
Direttivo o di altro organo sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata in
forma ordinaria o in forma straordinaria.
Art. 10 - Competenze dell'Assemblea
1. L'Assemblea:
a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra
i soci
b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti
dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti.
c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per
l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni
con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i
risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno
del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione
sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività
deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati
conseguiti
e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio
Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso
di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo
statuto o alla legge;
f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti
di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di
contraddittorio
g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti
di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la
più ampia garanzia di contraddittorio;
h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal
Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
i) approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio
Direttivo;
j) fissare l'ammontare del contributo associativo;
k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea
1.
L'Assemblea è convocata dal
Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e
comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2.
L'Assemblea si riunisce,
altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da
almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei
componenti del Consiglio Direttivo.
3.
L'Assemblea è convocata, almeno
10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta
dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera-o con altro mezzo anche
elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei
destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede
dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione
dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità
di voto
1.
L'Assemblea ordinaria è
regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più
uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per
delega.
2.
L'Assemblea ordinaria delibera
validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3.
L'Assemblea straordinaria è
convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo
scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4.
Fatto salvo quanto previsto dal
comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno
tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5.
ln caso di scioglimento,
l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre
quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6.
I componenti del Consiglio
Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in
quelle che riguardano la loro responsabilità.
7.
Gli associati che abbiano un
interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle
relative deliberazioni.
8.
I voti sono palesi tranne che
riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a
maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9.
Di ogni riunione dell'Assemblea
viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è
conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i
soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni
dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
10.
E' previsto l'intervento
all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto
per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità
dell'associato che partecipa e vota.
Art. 13 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione
dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le
limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non
sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. il Consiglio Direttivo opera, con poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, in attuazione degli indirizzi statutari nonché
delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde
direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di
7 componenti, eletti
dall'Assemblea tra gli aderenti.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo
ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad
una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la
durata di 3 (TRE) esercizi e sono rieleggibili.
Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente,
almeno quattro volte l'anno.
2. Il Consiglio Direttivo:
a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e
disponendo delle risorse economiche, l'Associazione
b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività,
specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto
descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi
c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo,
l'ammontare della quota sociale annuale
d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo
nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al
programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto
realizzato ed i risultati conseguiti
e) approva o rigetta le domande di ammissione
f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di
esclusione dei soci
g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo
statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
Art. 15 - Funzionamento del Consiglio
Direttivo
1.
Il Consiglio Direttivo è
validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è
presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2.
Le deliberazioni sono assunte
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ln caso di parità
prevale il voto del Presidente.
3.
Di ogni riunione del Consiglio
Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4.
Qualora uno dei consiglieri
eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione
con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti
disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione del
consigliere per cooptazione chiedendone all'Assemblea la convalida nella prima
riunione valida. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5.
Qualora si dimettano la
maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto
e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria procedere al
suo rinnovo.
Art. 16 - II Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie
tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri
componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa
per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca
decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio
Direttivo e sovraintende alla realizzazione del programma di attività
deliberato dall'Assemblea.
5. ln caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire
tempestivamente il Consiglio
Direttivo, il Presidente
può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno
all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio
Direttivo nella prima riunione utile.
Art. 17 - Il Vicepresidente
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione
ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.
2. Il Vicepresidente:
a) gestisce, di concerto con il
Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
b) relaziona al Consiglio
Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite
economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.
4. I compiti e le funzioni di cui al comma
2 del presente articolo possono essere assegnati dal
Consiglio Direttivo ad altro consigliere
che assumerà la funzione di tesoriere.
Art. 18 - Il Segretario
1. Il Segretario
verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la
tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al
socio che lo richieda.
Art. 19- Organo di Controllo e revisione
legale
1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico,
qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
· totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00 ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
determinate: € 220.000,00 dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 5 unità
2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle
determinate dall'art. 30 del
D.Lgs. 117/2017-
3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di
revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi
consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
· totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00 ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
determinate: € 2.200.000,00 dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 12 unità
Art. 20 - Libri sociali
1. Sono libri sociali dell'Associazione:
a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di
convocazione e i verbali dell'Assemblea;
c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del
Consiglio Direttivo;
d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che
svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.
2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario
dell'Associazione.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la
data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto
all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
Art. 21 - Risorse economiche
1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili
o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il
conseguimento dello scopo sociale.
2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
a)
quote sociali
b)
contributi pubblici e privati
c)
donazioni e lasciti
testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
d)
rendite patrimoniali ed
attività di raccolta fondi
e)
gli eventuali rimborsi delle
spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente
documentate, per l'attività di interesse generale prestata
f)
proventi derivanti da attività,
svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e
da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza
intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in
occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere
occasionale
g)
altre entrate espressamente
previste dalla legge
h)
eventuali proventi da attività
diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti
3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è
ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.
Art. 22 - Scritture contabili
1. Il Consiglio Direttivo
gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto
prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 23- Esercizio sociale
1. L'esercizio sociale inizia il 10 gennaio di ogni anno per
terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto
Ministeriale di cui all'art.
13, 30 comma, del D.Lgs.
117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una
relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento
economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità
statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività
diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività
svolta sono predisposti dal
Consiglio Direttivo e devono essere
approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto
Ministeriale di cui all'art. 13, 30 comma, del D.Lgs. 117/2017,
qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio
consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il
programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per
ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente
statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono
elaborati dal Consiglio
Direttivo e devono essere discussi e
approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
Art. 24 - Divieto di distribuzione degli
utili
1. L'Associazione ha il divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la
distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di
impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 25 - Assicurazione dei volontari
1. Tutte le persone che prestano
attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per
malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera
del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del
patrimonio
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il
voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea
deve nominare il liquidatore.
2. ln caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere dell'ufficio
regionale del Registro unico
nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017
qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assembtea.
Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo,
il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma
dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
Art. 27-(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto
nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai
principi generali dell'ordinamento giuridico.